Premessa
La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197-2022) concede una nuova possibilità per la Definizione agevolata (Rottamazione quater) dei debiti risultanti a ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia) nel periodo dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.
La Definizione agevolata potrà riguardare anche cartelle già oggetto di precedente rottamazione o oggetto di richiesta di dilazione ma decaduta per mancati versamenti oppure oggetto di richiesta di dilazione tutt’ora in essere (in questo caso l’originaria dilazione sarà sospesa sino alla scadenza della 1^ rata di pagamento prevista al 31 Luglio 2023).
SPID e Firma digitale
La Domanda potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica a cura del titolare/amministratore e non può essere delegata ad un terzo: il nostro Studio potrà “indirettamente” provvedervi a condizione che, al momento dell’inoltro della Domanda, il titolare/amministratore sia fisicamente presente presso il nostro Studio munito di:
- SPID
- Firma digitale
Quali cartelle rientrano nella nuova rottamazione?
Tutti i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia) nel periodo dal 1° Gennaio 2000 al 30 giugno 2022 riguardanti debiti verso ERARIO, INPS, INAIL o altri ENTI PREVIDENZIALI, ENTI LOCALI (Regioni, Province, Comuni).
Quali cartelle sono escluse dalla nuova rottamazione?
Sono esclusi i seguenti ruoli:
- Antecedenti il 1° gennaio 2000;
- Aventi ad oggetto il recupero aiuti di Stato;
- Riguardanti pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Riguardanti multe, ammende e sanzioni conseguenti a sentenze penali di condanna;
- Riguardanti Casse/Enti di diritto privato che non hanno provveduto entro il 31 gennaio 2023 a deliberare l’adesione al provvedimento **Cassa forense/Cassa di previdenza biologi/Cassa ragionieri/Cassa di previdenza veterinari/Cassa di previdenza giornalisti**
Verifica preventiva
Il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione consente la possibilità di richiedere, prima dell’inoltro della Domanda, il Prospetto informativo, ossia un riepilogo contenente l’elenco dei ruoli definibili compresa la quantificazione dello stralcio delle sanzioni, interessi di mora e aggi esattoriali (leggi Paragrafo successivo).
Vantaggi per contribuenti e aziende
Sono consistenti i vantaggi economici:
- Estinzione dei debiti iscritti a ruolo depurati da sanzioni, interessi di mora e aggi esattoriali;
- Pagamento in unica soluzione (al 31 Luglio 2023) oppure rateale in massimo 18 rate;
- Sblocco del DURC con l’inoltro della Domanda (salvo che il mantenimento del DURC va supportato successivamente con la regolarità dei pagamenti dello stralcio).
Tempistiche
1^ FASE – ENTRO IL 30 APRILE 2023
L’Azienda richiede il Prospetto Informativo all’Agenzia Entrate
Necessario lo SPID.
Può provvedervi lo Studio con la presenza del contribuente fornito dello SPID.
Il contribuente non si vincola a nulla con tale richiesta.
2^ FASE – ENTRO IL 30 APRILE 2023
L’Azienda inoltra la Domanda di adesione all’Agenzia Entrate
Necessario lo SPID.
Può provvedervi lo Studio con la presenza del contribuente fornito dello SPID.
Il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure ratealmente (leggi box 4^ FASE).
Il contribuente potrà presentare un’unica Domanda per tutti i ruoli oppure più Domande i riferimento gli Enti impositore (INPS/INAIL/ERARIO); nel caso di più Domande, le stesse seguiranno iter separati pertanto l’eventuale decadenza di una Rottamazione per mancato pagamento delle rate non inficia la Rottamazione rispetto ad altro Ente per il quale si rispetta il pagamento delle rate.
3^ FASE – ENTRO IL 30 GIUGNO 2023
L’Agenzia Entrate ACCOGLIE o NEGA la Domanda di adesione
Il contribuente riceve la comunicazione di Accoglimento o di Rigetto.
4^ FASE – IL 31 LUGLIO 2023
Il Contribuente paga/inizia a pagare
- Unica rata entro il 31 Luglio 2023;
Oppure
- In più rate sino ad un massimo di 18 (2% interesse annuo) di cui le prime 2 rate a scadenza il 31 Luglio 2023 e il 30 Novembre 2023 (per il 10% del debito) e le restanti ripartite nei 4 anni successivi con scadenze il 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Novembre.
Decadenza
L’omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore a 5 giorni dalla/e scadenza/e), anche di 1 sola rata, determina la decadenza della Definizione agevolata; di conseguenza i versamenti già effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Lo Studio - Cosa possiamo fare?
Premesso,
- Che NON INTENDIAMO SOSTITUIRCI al vostro COMMERCIALISTA/PROFESSIONISTA FISCALE che deve essere inteso, nel caso specifico della Definizione agevolata dei ruoli, come il vostro principale riferimento;
- Che tuttavia potrebbero essere interessati ruoli riguardanti il PERSONALE DIPENDENTE a busta paga (INPS-INAIL-ERARIO).
Il nostro Studio SI RENDE DISPONIBILE:
- A supportarvi nella Domanda per i ruoli relativi al personale dipendente a busta paga;
Oppure
- A coordinarci con il vostro Commercialista/Professionista fiscale nel caso questi sarà colui che curerà per vostro conto la Domanda dove sono presenti ruoli relativi al personale dipendente a busta paga.