D.L. n. 48 del 4 Maggio 2023

Il Decreto Lavoro interviene sulla prevenzione infortunistica e la sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro ospitati dalle aziende

Le novità per le aziende che ospitano giovani studenti…

PREMESSA

I recenti fatti di cronaca che hanno visto purtroppo “vittime di infortuni mortali” giovani studenti in alternanza scuola-lavoro ospitati in aziende, hanno fatto sì che il legislatore si preoccupasse di rivedere le condizioni di prevenzione infortunistica e di sicurezza sul lavoro da dover garantire nel caso in cui l’azienda decidesse di ospitare giovani studenti nella loro attività formativa in azienda.

Considerate le responsabilità per l’azienda ospitante conseguenti ad un infortunio che occorresse al giovane, raccomandiamo la massima attenzione alle novità indicate e invitiamo tutti gli interessati a contattare lo Studio per pianificare l’adeguamento del D.V.R. aziendale e le conseguenti procedure di sicurezza da prevedere.

Di seguito sono esposte le principali novità e provvediamo ad esporvi la logica di un Protocollo aziendale di sicurezza finalizzato all’accoglimento di giovani studenti secondo le indicazioni previste dal nuovo Decreto Lavoro.

IL TUTOR AZIENDALE DA INDIVIDUARE

L’azienda ospitante ha il compito di individuare il tutor aziendale, ossia colui che assicura un collegamento tra l’azienda ospitante e l’istituzione scolastica e che costituisca la chiara figura di riferimento dello studente all’interno dell’azienda.

Il tutor aziendale deve:

  • Affiancare e assistere lo studente durante tutto il percorso formativo;
  • Informare e formare lo studente sui rischi specifici aziendali;
  • Pianificare e organizzare le attività di lavoro nel rispetto del progetto formativo;
  • Verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi di prevenzione e sicurezza propri di ogni lavoratore dell’azienda.

IL DVR DA AGGIORNARE

Il Documento di valutazione dei rischi dell’azienda dovrà contenere una sezione specifica della valutazione dei rischi e le misure di prevenzione adottate per la tutela degli studenti ospitati; dovranno essere valutati tutti i rischi a cui lo studente potrebbe essere esposto anche in considerazione dell’inesperienza e della poca consapevolezza del giovane studente nei riguardi dei rischi sul lavoro.

INFORMAZIONE DA GARANTIRE

Il giovane studente, al momento dell’accesso in azienda, dovrà ricevere una adeguata informazione sui rischi; è necessario che sia redatto un Verbale di avvenuta informazione (da far sottoscrivere allo studente) per gli argomenti che dovranno essere trattati quali l’organizzazione del lavoro, l’uso di attrezzature e di eventuali sostanze chimiche, l’eventuale presenza di gravi pericoli etc.; il giovane studente dovrà essere inoltre informato sul Piano di emergenza e sulle vie di esodo; è opportuno che sia anche fornito un opuscolo informativo sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda, una planimetria con indicazione delle vie di esodo dai locali, l’elenco delle figure aziendali della sicurezza come il responsabile servizio di prevenzione e protezione, gli addetti antincendio e primo soccorso, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente.

FORMAZIONE DA EROGARE

Il giovane studente, al momento dell’accesso in azienda, dovrà già possedere una adeguata formazione erogata dalla scuola; tuttavia sarà cura dell’azienda verificare l’adeguatezza e, eventualmente, adeguare la formazione rendendola coerente alla specifica realtà aziendale; l’azienda dovrà pertanto obbligatoriamente erogare la formazione specifica mancante coerente con la tipologia aziendale.

ESEMPIO – Facciamo il caso di uno studente che svolge il proprio stage in un’azienda di logistica e di magazzino; si troverà esposto potenzialmente al rischio della movimentazione manuale di carichi; in questo caso il datore di lavoro dovrà verificare che lo studente abbia avuto una formazione per questo specifico rischio, quindi la formazione generale e la formazione specifica sul rischio movimentazione manuale di carichi; nel caso in cui lo stesso studente non abbia un attestato che provi l’avvenuta formazione sul rischio specifico della movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro dovrà farsene carico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CONSEGNARE

Quando la consegna dei DPI sia prevista dal DVR aziendale nei riguardi dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà provvedere anche nei riguardi del giovane studente (scarpe antinfortunistiche, mascherine, guanti etc.); come nel caso dei lavoratori, è necessario formalizzare con un apposito Verbale le fasi di consegna, addestramento all’uso, modalità di tenute e riconsegna.

CONTROLLO SANITARIO DA GARANTIRE

L’obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) va garantita laddove lo studente possa essere esposto ai rischi lavorativi per i quali il DVR stabilisca l’obbligo della verifica dell’idoneità sanitaria; laddove dalla valutazione dei rischi risulti che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, è necessario che sia il medico competente dell’azienda a fare il controllo di idoneità sanitario, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e il relativo protocollo sanitario; spesso tuttavia il medico, posta la natura temporanea della presenza in azienda e la tipologia di compiti che vengono normalmente assegnati allo studente, solleva il datore di lavoro dall’obbligo; peraltro, qualora lo studente risulti già sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte dell’istituto scolastico e, pertanto, sia già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione, l’azienda ospitante, tramite il proprio medico competente, potrà limitarsi a verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda e, soltanto in caso di non rispondenza, provvederà agli accertamenti integrativi.