LE ASSUNZIONI AGEVOLATE 2023
Finalmente hanno trovato l’approvazione dell’Unione Europea anche per il 2023 le diverse tipologie di assunzioni con sgravi contributivi già previste dalla Legge di Bilancio 2021 e riproposte dalla Legge di Bilancio 2023 di cui a lungo, nel corso del 2023, abbiamo dovuto ricordarvi l’inapplicabilità in attesa della indicata approvazione; ci riferiamo all’assunzione di giovani under 36 con sgravio contributi INPS al 100% per 36 mesi e all’assunzione di donne svantaggiate con sgravio contributi INPS al 100% per 18 mesi se assunte a tempo indeterminato oppure per 12 mesi se a termine.
Alla luce delle novità riteniamo utile fornirvi il quadro riepilogativo delle possibili assunzioni agevolate/con sgravi contributivi per il 2023 (vedi di seguito la Tabella riepilogativa).
LE ULTIME NOVITA'... FINALMENTE OPERATIVE!
Assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 con sgravio contributi INPS al 100% per 36 mesi
- Lo sgravio è riconosciuto per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e che al momento dell’assunzione non abbiano mai avuto nella loro vita lavorativa un contratto a tempo indeterminato, né con il datore di lavoro che assume, né con altri; non inficia lo sgravio la presenza di eventuale assunzione in apprendistato non consolidata a tempo indeterminato.
- Lo sgravio è nella misura del 100% dei contributi INPS per 36 mesi ma nel limite di € 8.000 annui.
- Lo sgravio può riguardare anche le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
- Le assunzioni/trasformazioni per cui è consentito lo sgravio sono quelle effettuate nel corso del secondo semestre 2022 (dal 01-07-2022) e quelle nel 2023 (fino al 31-12-2023), essendo peraltro possibile recuperare gli sgravi per le assunzioni effettuate nei mesi antecedenti l’approvazione da parte della Commissione UE (19 Giugno 2023).
Assunzione di donne svantaggiate con sgravio INPS al 100% per 18 mesi se assunte a tempo indeterminato o per 12 mesi se a termine
- Lo sgravio è riconosciuto per l’assunzione di donne: A) con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi, oppure; B) di qualsiasi età ma prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
**Prive di lavoro regolarmente retribuito = tale condizione sussiste non solo quando la donna non lavora da almeno 24 mesi ma anche quando ha avuto un contratto di lavoro dipendente inferiore a 6 mesi o quando ha lavorato in collaborazione coordinata autonoma ma con un reddito annuo non superiore a € 8.145,00 oppure se avesse avuto una partita iva ma ne avesse tratto un reddito annuo non superiore a € 4.800,00**
- Lo sgravio è nella misura del 100% dei contributi INPS per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato oppure di (massimo) 12 mesi nel caso di assunzione a termine; in ogni caso nel limite di € 8.000 annui.
- Lo sgravio può riguardare anche le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
- Lo sgravio è tuttavia subordinato alla condizione che, con l’assunzione, il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale del numero dei dipendenti rispetto alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti; quindi attenzione alle uscite dei lavoratori già in forza: ad esempio, eventuale/i licenziamento/i per calo di lavoro farà/faranno perdere lo sgravio; non altrettanto uscite di lavoratori causate da dimissioni volontarie, pensionamento del lavoratore, licenziamento per giusta causa etc.
Anche in questo caso le assunzioni/trasformazioni per cui è consentito lo sgravio sono quelle effettuate nel corso del secondo semestre 2022 (dal 01-07-2022) e quelle nel 2023 (fino al 31-12-2023).
ASSUNZIONI AGEVOLATE 2023: LA TABELLA RIEPILOGATIVA
Si precisa che si tratta di una esposizione necessariamente sintetica e le condizioni di fattibilità della specifica richiesta di assunzione dovranno essere verificate di volta in volta, sia rispetto all’azienda che assume (dovrà possedere la regolarità contributiva DURC, dovrà essere in regola con la sicurezza sul lavoro etc.), sia rispetto al lavoratore da assumere: sono infatti tantissime le condizioni da dover soddisfare per avere gli sgravi contributivi… per cui le indicazioni che seguono intendono solo indicare le possibilità a disposizione del datore di lavoro da dover essere preventivamente verificate con il nostro Studio rispetto ad ogni specifica richiesta.
APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante
Sgravio | Due tipi di agevolazione:
1) Riduzione dei contributi INPS e dell’assicurazione INAIL: – Aliquota di contribuzione INPS del 1,5% primo anno, 3% secondo annuo, 10% terzo annuo in luogo dell’aliquota ordinaria del 30% (circa); per datore di lavoro oltre 10 dipendenti, Aliquota di contribuzione INPS del 10% per i tre anni di durata. – Assicurazione INAIL, azzerata. – Aliquota di contribuzione INPS al 10% nei 12 mesi successivi alla attribuzione della qualifica al termine del periodo formativo. 2) Sotto-inquadramento retributivo del lavoratore: – A seconda del CCNL, retribuzione ridotta in misura percentuale oppure inquadramento a livelli inferiori. |
Condizioni | – Il datore di lavoro, nell’utilizzare la prestazione di lavoro dell’apprendista, è obbligato a fornirgli l’insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.
– Può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico) e 29 anni (da intendersi come 29 anni e 364 giorni); l’apprendistato deve soltanto iniziare entro i 29 anni, non anche concludersi. – La durata del periodo formativo è di solito di 36 mesi. – Il contratto è per sua natura a tempo indeterminato ma con la facoltà di recesso al termine del periodo formativo, in occasione della quale le parti possono liberamente recedere dal contratto nel rispetto del preavviso contrattuale, decorrente dal termine medesimo. – Il contratto di lavoro deve contenere il Piano formativo individuale (bilancio delle competenze acquisite, percorso formativo aziendale ed extra-aziendale) previsto dal C.C.N.L. – La formazione prevista è: di base (detta anche trasversale) e di mestiere (detta anche professionalizzante). |
Fonti | D.Lgs. 81-2015, articoli 41-47. |
Apprendistato di riqualificazione/reinserimento di percettori di NASPI senza limiti di età anagrafica
Sgravio | Stesse agevolazioni dell’apprendistato professionalizzante ma con le seguenti differenze:
– I contributi INPS sono in ogni caso alla aliquota del 10% nel triennio. – Non è prevista la contribuzione ridotta per i 12 mesi successivi al termine del periodo formativo. |
Condizioni | A prescindere dall’età anagrafica del lavoratore, i beneficiari della NASPI (nota anche come indennità economica di disoccupazione) possono essere avviati con apprendistato professionalizzate finalizzato:
1) Al reinserimento lavorativo; Oppure, 2) Alla riqualificazione professionale. Non è consentito recedere liberamente al termine del periodo formativo. |
Fonti | D.Lgs. 81-2015, articolo 47, comma 1. |
GIOVANI
Assunzione stabile di giovani che non hanno compiuto 36 anni e che mai in precedenza hanno avuto contratti a tempo indeterminato (Valevole per le assunzioni dal 01-07-2022 al 31-12-2023)
Sgravio | 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi nel limite massimo di € 8.000/anno (quindi € 666,67/mese). |
Condizioni | Il lavoratore non deve aver avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato; come chiarito non inficiano eventuali contratti di apprendistato o contratti di lavoro a chiamata. |
Fonti | Legge n. 197-2022, articolo 1, comma 297 e Circ. INPS n. 57 del 22-06-2023
Legge n. 178-2020, articolo 1, commi da 10 a 15. Legge 96-2018, articolo 1 bis e Legge 160-2019, articolo 1, comma 10. |
DONNE
Donne svantaggiate con sgravio INPS al 100% per 18 mesi (se assunte a tempo indeterminato) o per 12 mesi (se a termine)
(Valevole per le assunzioni dal 01-07-2022 al 31-12-2023)
Sgravio | 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato; per 12 mesi nel caso di assunzione a termine, nel limite massimo di € 8.000/anno (quindi € 666,67/mese).
Non solo nel caso di assunzioni ma anche nel caso di trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. |
Condizioni | 1)Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;
Oppure, 2) Donne di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. **Prive di lavoro regolarmente retribuito, tale condizione sussiste non solo quando la donna non lavora da almeno 24 mesi ma anche quando ha avuto un contratto di lavoro dipendente inferiore a 6 mesi o quando ha lavorato in collaborazione coordinata autonoma ma con un reddito annuo non superiore a € 8.145,00 oppure se avesse avuto una partita iva ma ne avesse tratto un reddito annuo non superiore a € 4.800,00**. L’assunzione deve determinare l’incremento netto della base occupazionale misurata in ULA. |
Fonti | Legge n. 197-2022, articolo 1, comma 297 e Circ. INPS n. 58 del 23-06-2023
Legge n. 178-2020, articolo 1, comma 16. Legge 92-2012, articolo 4, commi 8, 11 e 12. |
DISOCCUPATI
Apprendistato di riqualificazione/reinserimento di percettori di NASPI senza limiti di età anagrafica
(Vedi box sopra, APPRENDISTATO)
Assunzione di lavoratori disoccupati con almeno 50 anni di età
Sgravio | 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi nel caso di assunzione a termine; per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. |
Condizioni | Uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
L’assunzione deve determinare l’incremento della base occupazionale misurata in ULA. |
Fonti | Legge 92-2012, articolo 4, commi 8, 11 e 12. |
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASPI
Sgravio | Contributo pari al 20% della NASPI residua che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto privo di occupazione. |
Condizioni | Il lavoratore non può essere stato licenziato nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro oppure da datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari coincidenti con il datore di lavoro che assume oppure che sia con questi in rapporto di collegamento o controllo.
L’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato. |
Fonti | Legge 92-2012, articolo 4, commi 8, 11 e 12. |
PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINZA
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori titolari di Reddito di Cittadinanza (R.d.C)
Sgravio | Contributo pari all’importo mensile del R.d.C. percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso; comunque sia per un importo mensile non superiore a € 780,00 e per non meno di 5 mensilità. |
Condizioni | L’assunzione deve avvenire a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di apprendistato. |
Fonti | D.L. 4-2019, articolo 8. |
SOSTITUZIONE LAVORATRICI IN MATERNITA'
Lavoratori assunti a tempo determinato (anche part-time) in sostituzione di lavoratrici (comprese le titolari) in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria e facoltativa
Sgravio | 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. |
Condizioni | Datori di lavoro con meno di 20 dipendenti computabili. |
Fonti | D.Lgs. 151-2001, articolo 4, comma 3. |
DISABILI
Assunzione di disabili (fisici o psichici)
Sgravio | Per assunzione di lavoratori (a tempo indeterminato) con riduzione capacità lavorativa superiore al 79%, spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi.
Se con riduzione compresa tra il 67% e il 79%, spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione lorda per 36 mesi. Per assunzione di lavoratori con disabilità psichiche ed intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore la 45%, spetta una agevolazione pari al 70% della retribuzione per 60 mesi. |
Condizioni | Gli sgravi contributivi sono concessi nei limiti delle risorse assegnate ciascun anno; il criterio di assegnazione è quello cronologico di presentazione della domanda all’INPS. |
Fonti | Legge 68-1999, articolo 13. |
LE AGEVOLAZIONI ANCORA IN ATTESA DI ATTUAZIONE
Incentivo all’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione
Operatività | Dal 1° Gennaio 2024 |
Soggetti che danno diritto all’incentivo | Beneficiari del nuovo Assegno di inclusione ossia la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione etc. che, a partire dal 1° Gennaio 2024, sostituirà il Reddito di cittadinanza. |
Misura | Esonero 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro nel limite massimo di € 8.000,00 su base annua. |
Durata | 12 mesi. |
Tipologia di assunzioni ammesse | – Contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time;
– Contratto di apprendistato; – Trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. |
Incentivo all’assunzione di giovani under 30 che non lavorano e non inseriti in corsi di studio o formazione (NEET)
Operatività | Per le assunzioni effettuate dal 1° Giugno 2023 al 31 Dicembre 2023 previa emanazione di apposito Decreto |
Soggetti che danno diritto all’incentivo | Giovani under 30 che non lavorano e che non siano inseriti in corsi di studio o di formazione e che si siano registrati al Programma Nazionale denominato “Iniziativa Occupazione Giovani”. |
Misura | – Incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda;
Oppure, – Nel caso di cumulo con altro sgravio (esempio apprendistato), l’incentivo è ridotto al 20% della retribuzione mensile lorda. NOTA BENE – L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate. |
Durata | 12 mesi. |
Tipologia di assunzioni ammesse | – Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– Contratto di apprendistato. |
Modalità | Il datore di lavoro dovrà presentare una domanda telematica all’INPS; l’INPS risponderà entro 5 giorni in ordine alla disponibilità delle risorse; nel caso di disponibilità, il datore di lavoro è tenuto, pena la decadenza dal diritto all’incentivo, a dare conferma dell’avvenuta assunzione. |
Incentivo all’assunzione di lavoratori disabili
Operatività | Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno definite con apposito Decreto entro il 1° Marzo 2024 |
Soggetti che danno diritto all’incentivo | Disabili di età inferiore a 35 anni assunti ai sensi della legge sul collocamento dei Disabili (L. n. 68-1999). |
Misura | In attesa di Decreto. |
Durata | 12 mesi. |
Tipologia di assunzioni ammesse | Contratto di lavoro a tempo indeterminato, per tutte le assunzioni effettuato tra il 1° Agosto 2022 al 31 Dicembre 2023. |
Modalità | In attesa di Decreto. |