
PREMESSA
Con la recente conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (L. n. 26 del 27/02/2026) sono state prorogate le seguenti agevolazioni contributive previste dal Decreto Coesione del 2024 altrimenti destinate a terminare al 31 Dicembre 2025.
Si tratta degli sgravi contributivi più frequentemente utilizzati per le assunzioni effettuate nel biennio 2024-2025, pertanto maggiormente graditi dalle aziende stante l’entità dello sgravio (100% contributi INPS) e la sua durata (24 mesi).
Ci riferiamo a:
BONUS GIOVANI UNDER 35
Se il giovane non ha mai avuto contratti di lavoro stabili a tempo indeterminato nella propria vita lavorativa è previsto l’esonero contributivo al 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oppure il 100% dei contributi previdenziali se l’assunzione determini l’incremento della base occupazionale misurata in ULA, nel limite di € 500 al mese; soglia che sale a € 650 al mese se l’assunzione è effettuata da azienda situata in area ZES, tra cui rientrano anche l’Umbria e le Marche (leggere in Tabella per la completezza delle informazioni).
ATTENZIONE! Scadenza il 30/04/2026
BONUS DONNE
Per donne di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o per donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che siano residente in regioni svantaggiate ZES, tra cui rientrano anche l’Umbria e le Marche oppure donne da occupare in settori con forte disparità occupazionale di genere è previsto l’esonero contributivo al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di € 650 al mese (leggere in Tabella per la completezza delle informazioni).
ATTENZIONE! Scadenza il 31/12/2026
ASSUNZIONI AGEVOLATE 2026: LA TABELLA RIEPILOGATIVA
Si precisa che si tratta di una esposizione necessariamente sintetica e le condizioni di fattibilità della specifica richiesta di assunzione dovranno essere verificate di volta in volta, sia rispetto all’azienda che assume (dovrà possedere la regolarità contributiva DURC, dovrà essere in regola con la sicurezza sul lavoro etc.), sia rispetto al lavoratore da assumere: sono infatti tantissime le condizioni da dover soddisfare per avere gli sgravi contributivi… pertanto le indicazioni che seguono intendono solo indicare le possibilità a disposizione del datore di lavoro da dover essere preventivamente verificate con il nostro Studio rispetto ad ogni specifica richiesta.
APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante
| Sgravio | Due tipi di agevolazione:
1) Riduzione dei contributi INPS e dell’assicurazione INAIL: – Aliquota di contribuzione INPS del 1,5% primo anno, 3% secondo annuo, 10% terzo annuo in luogo dell’aliquota ordinaria del 30% (circa); per datore di lavoro oltre 10 dipendenti, Aliquota di contribuzione INPS del 10% per i tre anni di durata. – Assicurazione INAIL, azzerata. – Aliquota di contribuzione INPS al 10% nei 12 mesi successivi alla attribuzione della qualifica al termine del periodo formativo. 2) Sotto-inquadramento retributivo del lavoratore: – A seconda del CCNL, retribuzione ridotta in misura percentuale oppure inquadramento a livelli inferiori. |
| Condizioni | – Il datore di lavoro, nell’utilizzare la prestazione di lavoro dell’apprendista, è obbligato a fornirgli l’insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.
– Può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico) e 29 anni (da intendersi come 29 anni e 364 giorni); l’apprendistato deve soltanto iniziare entro i 29 anni, non anche concludersi. – La durata del periodo formativo è di solito di 36 mesi. – Il contratto è per sua natura a tempo indeterminato ma con la facoltà di recesso al termine del periodo formativo, in occasione della quale le parti possono liberamente recedere dal contratto nel rispetto del preavviso contrattuale, decorrente dal termine medesimo. – Il contratto di lavoro deve contenere il Piano formativo individuale (bilancio delle competenze acquisite, percorso formativo aziendale ed extra-aziendale) previsto dal C.C.N.L. – La formazione prevista è: di base (detta anche trasversale) e di mestiere (detta anche professionalizzante). |
| Fonti | D.Lgs. 81-2015, articoli 41-47. |
Apprendistato di riqualificazione/reinserimento di percettori di NASPI senza limiti di età anagrafica
| Sgravio | Stesse agevolazioni dell’apprendistato professionalizzante ma con le seguenti differenze:
– I contributi INPS sono in ogni caso alla aliquota del 10% nel triennio. – Non è prevista la contribuzione ridotta per i 12 mesi successivi al termine del periodo formativo. |
| Condizioni | A prescindere dall’età anagrafica del lavoratore, i beneficiari della NASPI (nota anche come indennità economica di disoccupazione) possono essere avviati con apprendistato professionalizzate finalizzato:
1) Al reinserimento lavorativo; Oppure, 2) Alla riqualificazione professionale. Non è consentito recedere liberamente al termine del periodo formativo. |
| Fonti | D.Lgs. 81-2015, articolo 47, comma 1. |
GIOVANI
Assunzione stabile (trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine) di giovani che non hanno compiuto 30 anni e che mai in precedenza hanno avuto contratti a tempo indeterminato
| Sgravio | 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi nel limite massimo di € 3.000/anno (quindi € 250/mese). |
| Condizioni | Il lavoratore non deve aver avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato; come chiarito non inficiano eventuali contratti di apprendistato o contratti di lavoro a chiamata. |
| Fonti | Legge n. 197-2022, articolo 1, comma 297 e Circ. INPS n. 57 del 22-06-2023
Legge n. 178-2020, articolo 1, commi da 10 a 15. Legge 96-2018, articolo 1 bis e Legge 160-2019, articolo 1, comma 10. |
DONNE
Donne svantaggiate con sgravio INPS al 50% per 18 mesi (se assunte a tempo indeterminato) o per 12 mesi (se a termine)
| Sgravio | Esonero 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato, per 12 mesi nel caso di assunzione a termine.
Non solo nel caso di assunzioni ma anche nel caso di trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. |
| Condizioni | 1) Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;
Oppure, 2) Donne di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Oppure, 3) Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che rispondano ad almeno una delle seguenti condizioni: ‐ siano residente in regioni svantaggiate (zone ZES); ‐ sono occupare in settori con forte disparità occupazionale di genere. **Prive di lavoro regolarmente retribuito, tale condizione sussiste non solo quando la donna non lavora da almeno 24 mesi ma anche quando ha avuto un contratto di lavoro dipendente inferiore a 6 mesi o quando ha lavorato in collaborazione coordinata autonoma ma con un reddito annuo non superiore a € 8.145,00 oppure se avesse avuto una partita iva ma ne avesse tratto un reddito annuo non superiore a € 4.800,00**.
L’assunzione deve determinare l’incremento netto della base occupazionale misurata in ULA. |
| Fonti | Legge n. 197-2022, articolo 1, comma 297 e Circ. INPS n. 58 del 23-06-2023.
Legge n. 178-2020, articolo 1, comma 16. Legge 92-2012, articolo 4, commi 8, 11 e 12. |
DISOCCUPATI
Apprendistato di riqualificazione/reinserimento di percettori di NASPI senza limiti di età anagrafica
(Leggere box sopra, APPRENDISTATO)
Assunzione di lavoratori disoccupati con almeno 50 anni di età
| Sgravio | 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi nel caso di assunzione a termine; per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. |
| Condizioni | Lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
L’assunzione deve determinare l’incremento della base occupazionale misurata in ULA. |
| Fonti | Legge 92-2012, articolo 4, commi 8, 11 e 12. |
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASPI
| Sgravio | Contributo pari al 20% della NASPI residua che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto privo di occupazione. |
| Condizioni | Il lavoratore non può essere stato licenziato nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro oppure da datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari coincidenti con il datore di lavoro che assume oppure che sia con questi in rapporto di collegamento o controllo.
L’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato. |
| Fonti | Legge 92-2012, articolo 4, commi 8, 11 e 12. |
PERCETTORI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori titolari di Assegno di inclusione
| Sgravio | Sgravio 100% contributi fino a 8.000 € annui per assunzioni a tempo indeterminato ovvero al 50% fino a 4.000 € annui per contratti a termine.
La durata massima dello sgravio è di 12 mesi. |
| Condizioni | Assunzione a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato) o a tempo determinato, purché determini l’incremento della base occupazionale misurata in ULA. |
| Fonti | D.L. 4-2019, articolo 8. |
SOSTITUZIONE LAVORATRICI IN MATERNITA’
Lavoratori assunti a tempo determinato (anche part-time) in sostituzione di lavoratrici (comprese le titolari) in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria e facoltativa
| Sgravio | 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. |
| Condizioni | Datori di lavoro con meno di 20 dipendenti computabili. |
| Fonti | D.Lgs. 151-2001, articolo 4, comma 3. |
DISABILI
Assunzione di disabili (fisici o psichici)
| Sgravio | Per assunzione di lavoratori (a tempo indeterminato) con riduzione capacità lavorativa superiore al 79%, spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi.
Se con riduzione compresa tra il 67% e il 79%, spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione lorda per 36 mesi. Per assunzione di lavoratori con disabilità psichiche ed intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore la 45%, spetta una agevolazione pari al 70% della retribuzione per 60 mesi. |
| Condizioni | Gli sgravi contributivi sono concessi nei limiti delle risorse assegnate ciascun anno; il criterio di assegnazione è quello cronologico di presentazione della domanda all’INPS. |
| Fonti | Legge 68-1999, articolo 13. |
LE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE
Bonus giovani under 35
| Operatività | Dal 1° Gennaio 2026 al 30 Aprile 2026. |
| Soggetti che danno diritto all’incentivo | Il lavoratore non deve aver avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato; come chiarito non inficiano eventuali contratti di apprendistato o contratti di lavoro a chiamata. |
| Misura | Esonero 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ovvero 100% dei contributi previdenziali se l’assunzione (trasformazione) determini l’incremento della base occupazionale misurata in ULA, nel limite di € 500,00 al mese.
In caso di assunzione effettuata in sede situata in area ZES (tra cui rientrano anche l’Umbria e le Marche), l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di € 650 mensili. |
| Durata | 24 mesi. |
| Tipologia di assunzioni ammesse | – Contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time;
– Trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. |
| Operatività | In attesa di circolari attuative INPS. |
Bonus assunzione lavoratori over 35 in zona ZES
| Operatività | Dal 1° Gennaio 2026 al 30 Aprile 2026. |
| Soggetti che danno diritto all’incentivo | Il lavoratore deve essere disoccupato da almeno 24 mesi e non deve aver avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato; come chiarito non inficiano eventuali contratti di apprendistato o contratti di lavoro a chiamata. |
| Misura | Esonero 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ovvero 100% dei contributi previdenziali se l’assunzione (trasformazione) determini l’incremento della base occupazionale misurata in ULA, nel limite di € 650,00 al mese. |
| Durata | 24 mesi. |
| Tipologia di assunzioni | Contratto di lavoro a tempo indeterminato. |
| Condizioni | Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro che hanno in forza non più di 10 dipendenti, per assunzioni effettuate nella zona ZES (tra cui rientrano anche l’Umbria e le Marche). |
| Operatività | In attesa di circolari attuative INPS. |
Bonus Donne
| Operatività | Dal 1° Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026. |
| Soggetti che danno diritto all’incentivo |
Esonero 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite di € 650,00 al mese. |
| Misura | 1) Donne di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Oppure, 2) Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che rispondano ad almeno una delle seguenti condizioni: ‐ siano residente in regioni svantaggiate (zone ZES); ‐ sono occupare in settori con forte disparità occupazionale di genere. **Prive di lavoro regolarmente retribuito, tale condizione sussiste non solo quando la donna non lavora da almeno 24 mesi ma anche quando ha avuto un contratto di lavoro dipendente inferiore a 6 mesi o quando ha lavorato in collaborazione coordinata autonoma ma con un reddito annuo non superiore a € 8.145,00 oppure se avesse avuto una partita iva ma ne avesse tratto un reddito annuo non superiore a € 4.800,00**.
L’assunzione deve determinare l’incremento netto della base occupazionale misurata in ULA. |
| Durata | 24 mesi (12 mesi se assunzione di donne occupate in settori ad alta disparità occupazionale). |
| Tipologia di assunzioni | Contratto di lavoro a tempo indeterminato. |
| Operatività | In attesa di circolari attuative INPS. |
Agevolazione riduzione orario genitori
| Operatività | Dal 1° Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026. |
| Soggetti che danno diritto all’incentivo |
Esonero 100% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite di € 3.000,00 annue (€ 250,00 al mese). |
| Misura | Genitori, lavoratori non apprendisti, che chiedono una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%. |
| Durata | 24 mesi dalla data di riduzione dell’orario. |
| Operatività | In attesa di decreto interministeriale e documento di prassi INPS. |