LA PATENTE A CREDITI IN SINTESI
La Patente a crediti:
- Dal punto di vista formale, è un atto amministrativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che abilita allo svolgimento dell’attività produttiva nei cantieri.
(Se non la si ottiene, non sarà possibile acquisire lavori edili)
Mentre,
- Dal punto di vista sostanziale, è il concreto tentativo di rendere effettiva la prevenzione anti-infortunistica nei cantieri.
(Solo le aziende che applicano integralmente la sicurezza sul lavoro potranno ottenere la Patente e conservare i crediti)
A CHI SI APPLICA
La Patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese edili (esecutrici, affidatarie, sub-appaltatrici) ma anche per tutte le altre imprese e i lavoratori autonomi (artigiani o altro tipo di autonomo senza dipendenti) non strettamente edili che svolgono attività produttiva all’interno di un cantiere come ad esempio elettricisti, idraulici, montatori di porte e infissi etc.
Sono esclusi i soggetti che nel cantiere:
- Effettuano la sola fornitura di materiale;
- Prestano la sola attività di natura intellettuale;
Siano dotati di attestazione SOA (Certificazione obbligatoria appalti pubblici) pari o superiore alla III^ categoria.
COME SI RICHIEDE
La Patente a crediti deve essere richiesta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso apposito Portale (ad oggi però non ancora esistente), direttamente dal rappresentante legale/titolare dell’impresa oppure attraverso un proprio delegato come il consulente del lavoro.
La domanda, come detto telematica attraverso Portale, consiste in una autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Adempimento della formazione da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori oppure da parte del lavoratore autonomo (artigiano);
- Possesso del D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi);
- Nomina del R.S.P.P. (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
- Possesso del D.U.R.C. (Regolarità contributiva Inps/Inail/Cassa edile);
Possesso del D.U.R.F. (Regolarità fiscale per gli appalti d’importo superiore a 200 mila € oppure pubblici).
COME VIENE RILASCIATA
La Patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla base dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo.
QUALI INFORMAZIONI SONO RIPORTATE NEL PORTALE DELLA PATENTE A CREDITI
Per ciascuna Patente a crediti, sul Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno disponibili alla consultazione le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del titolare della Patente (Persona giuridica/imprenditore individuale/lavoratore autonomo);
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la Patente;
- Data di rilascio e numero identificativo della Patente;
- Punteggio in crediti al momento del rilascio;
- Punteggio in crediti al momento di interrogazione del Portale;
- Eventuali sospensioni della Patente;
- Eventuali decurtazioni dei crediti.
CHI POTRA ACCEDERE AL PORTALE DELLA PATENTE A CREDITI
Potranno accedere liberamente e in qualsiasi istante, tutti coloro che sono titolari di un interesse qualificato come ad esempio:
- I committenti;
- I responsabili dei lavori;
- Le imprese affidatarie;
- Coordinatori della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori;
- Le pubbliche amministrazioni;
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
QUANTI CREDITI SONO RICONOSCIUTI AL MOMENTO DEL RILASCIO
- 30 crediti, sono attribuiti di base a tutti al momento del rilascio della Patente;
- 30 crediti aggiuntivi, sono riconosciuti in relazione all’anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A., di cui 10 sono riconosciuti già al rilascio della Patente e altri 20 attribuibili nel tempo in relazione al mantenimento della regolarità;
- 40 crediti aggiuntivi ulteriori, attribuibili nel tempo in relazione agli eventuali investimenti in interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro.
NOTA BENE – Il sistema dei crediti aggiuntivi è subordinato alla prossima pubblicazione di Decreto ministeriale.
QUAL’E’ IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PER POTER LAVORARE IN CANTIERE
- 15 crediti, è il punteggio minimo per poter lavorare in cantiere.
DECURTAZIONE DEI CREDITI
I crediti sono decurtati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso di violazione delle norme anti-infortunistiche e di prevenzione e sicurezza sul lavoro contenute nell’Allegato 1-bis al D.Lgs. n. 81-2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro).
Ad esempio:
– 5 crediti, per la omessa elaborazione del D.V.R.;
– 3 crediti, per l’omessa elaborazione del P.O.S.;
– 2 crediti, per l’omessa formazione e addestramento;
– 3 crediti, per la mancanza delle protezioni verso il vuoto;
– 5 crediti fino a – 20 crediti, nel caso di infortunio sul lavoro conseguente al mancato rispetto delle normative di salute e sicurezza sul lavoro, a seconda della gravità delle conseguenze dell’infortunio al lavoratore infortunato;
NOTA BENE – Si rimanda al citato Allegato 1-bis al D.Lgs. n. 81-2008 per la lettura completa dei casi di violazioni a cui consegue la decurtazione dei crediti.
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE
La sospensione cautelare della Patente è disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sino a 12 mesi nel caso in cui si verifichino infortuni per colpa grave imputabile al datore di lavoro, da cui deriva la morte di uno o più lavoratori oppure l’inabilità permanente (assoluta o parziale); avverso tale provvedimento e possibile avanzare ricorso entro 30 giorni all’Ispettorato Interregionale competente.
La revoca della Patente è disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei casi in cui sia accertata in via definitiva, in sede di controllo successivamente al rilascio della Patente, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese in occasione della richiesta circa la presenza dei requisiti (iscrizione C.C.I.A.A./formazione dei lavoratori e delle figure aziendali della sicurezza/presenza del D.V.R./nomina del R.S.P.P./possesso del D.U.R.C./possesso del D.U.R.F.).
ATTENZIONE – Soltanto decorsi 12 mesi, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere nuovamente il rilascio della Patente.
SANZIONI PER IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI CHE AFFIDA LAVORI A DITTA SENZA PATENTE
Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto, nell’affidare i lavori, a verificare il possesso della Patente (oppure della SOA) delle imprese e/o lavoratori autonomi.
Il committente o il responsabile dei lavori che affida lavori a impresa e/o lavoratore autonomo senza la Patente oppure con punteggio inferiore a 15 crediti risponde con una sanzione da 711,92 € a 2.562,91 €.
ATTENZIONE – Al di là della sanzione (di modesto importo), laddove si verificasse un infortunio sul lavoro ad un lavoratore di ditta sprovvista della Patente, il committente potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni cagionati al lavoratore conseguenti all’infortunio per responsabilità conseguente alla mancata verifica dei requisiti tecnico-professionali della ditta (c.d. culpa in eligendo).
SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI SPROVVISTI DELLA PATENTE
Nel caso di mancanza della Patente oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6 mila €.
COSA MANCA ANCORA PER RENDERE OPERATIVA LA PATENTE DAL PROSSIMO 1° OTTOBRE
La Patente a crediti entra in vigore dal 1° Ottobre 2024 a condizione che entro tale data:
- Verrà pubblicato il Decreto ministeriale contenente le misure operative di calcolo e reintegrazione dei crediti;
- Verrà resa operativa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la procedura telematica del Portale.
COME IL NOSTRO STUDIO PUO’ ASSISTERVI
Per le aziende che sono in assistenza in materia di sicurezza sul lavoro,
- Lo Studio (Area tecnica sicurezza su lavoro) provvederà in questi giorni ad un contatto telefonico per fare il punto circa lo stato di applicazione della normativa e (soprattutto) la completezza dei corsi di formazione, al fine di essere pronti e certi di possedere tutti i requisiti da autocertificare per la domanda della Patente.
- Lo Studio garantirà l’assistenza anche nella fase della domanda tramite Portale.
Per tutte le altre aziende,
- Lo Studio (Area tecnica sicurezza sul lavoro) resta a disposizione, su richiesta, ad una analisi circa lo stato di applicazione della normativa e (soprattutto) la completezza dei corsi di formazione, cui seguirà una nostra Relazione sugli (eventuali) adempimenti e/o corsi di formazione da completare, con indicazione dei tempi di realizzazione e dei prezzi.
- Lo Studio, anche in questo caso, garantirà l’assistenza anche nella fase della domanda tramite Portale ma, ovviamente, avendo preventivamente allineato lo stato di applicazione della normativa e avendo completato tutti i corsi di formazione.