
PREMESSA
👉 La formazione alla sicurezza sul lavoro deve essere integralmente completata all’atto dell’assunzione, prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività lavorativa.
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 n. 59 viene introdotto un rilevante aggiornamento della disciplina della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81-2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
La principale novità riguarda il rafforzamento del principio di immediatezza della formazione, che diventa elemento imprescindibile e preliminare rispetto all’effettivo inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI: COSA CAMBIA IN CONCRETO ?
Il nuovo assetto normativo chiarisce in modo definitivo quanto già previsto dall’articolo 37, comma 4, del D.lgs. n. 81-2008 ossia:
👉 La formazione deve essere erogata a cura del datore di lavoro in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e, comunque, prima che il lavoratore venga adibito alle proprie specifiche mansioni.
Di conseguenza,
👉 Non sarà più ammissibile la prassi per la quale la formazione poteva essere erogata nei 60 giorni successivi all’assunzione.
In termini operativi,
👉 Il lavoratore non potrà iniziare a lavorare se, all’assunzione, non ha già ricevuto la formazione obbligatoria.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
👉 L’obbligo formativo diventa quindi per il datore di lavoro un requisito preliminare all’utilizzo della prestazione lavorativa con implicazioni organizzative rilevanti.
👉 Il datore di lavoro sarà tenuto infatti a:
- Garantire la formazione generale e specifica del lavoratore;
- Assicurare che la formazione sia adeguata, sufficiente, specifica rispetto ai rischi;
- Documentare l’avvenuta formazione attraverso attestati di partecipazione a corsi erogati da soggetti formatori accreditati in conformità alle disposizioni della Regione.
Attenzione! – L’intento è quello di mettere fuori gioco il mercato dei falsi attestati di partecipazione!
SANZIONI PER LA MANCATA FORMAZIONE DEL LAVORATORE
👉 Il mancato rispetto dell’obbligo formativo espone il datore di lavoro alla sanzione:
- Arresto da 2 a 4 mesi;
Oppure,
- Ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.
Attenzione! – Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi delle sanzioni raddoppiano; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi delle sanzioni triplicano.
L’ECCEZIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI E IL TURISMO: FORMAZIONE ENTRO 30 GIORNI
👉 La formazione potrà essere erogata e concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro nei settori:
- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Imprese turistico-ricettive.
Perché questa eccezione? – La ragione sta nella necessità di consentire alle imprese di comparti produttivi caratterizzati dalla stagionalità, o a cicli di lavoro di brevissima durata oppure a picchi occupazionali concentrati di essere operativi senza rimanere intrappolati in rigidità organizzative impossibili da rispettare.
LA SOLUZIONE OFFERTA DAL NOSTRO STUDIO
👉 Lo Studio Beltrami Tomarelli & Associati Consulenti del Lavoro, in qualità di Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Umbria sin dal 2013, ha predisposto un sistema organizzativo in grado di garantire a tutte le nostre aziende assistite la possibilità di essere pienamente a norma rispetto al nuovo obbligo di erogare la formazione contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro mediante:
CORSI DI FORMAZIONE CON RILASCIO DI VALIDA ATTESTAZIONE
Nelle modalità che seguono:
1 – FORMAZIONE E-LEARNING
👉 Mediante piattaforma di nostra proprietà e con i contenuti pre-registrati (video) realizzati dai noi consulenti dello Studio, ciascun lavoratore potrà, contestualmente all’assunzione, ricevere sul proprio dispositivo (telefono/pc/tablet) un link che gli consentirà di accedere al contenuto del corso; concluso il corso sarà rilasciata l’attestazione di partecipazione.
Chi potrà partecipare? Intera formazione per le mansioni a rischio basso (8 ore) / Formazione generica per mansioni a rischio medio (4 ore delle 12 totali) / Formazione generica per mansioni a rischio alto (4 ore delle 16 totali)
2 – FORMAZIONE IN VIDEO-CONFERENZA SINCRONA (WEBINAR)
👉 Mediante collegamento web al proprio dispositivo (pc/tablet; non è consentito tramite telefono), ciascun lavoratore potrà partecipare alla video-lezione tenuta in diretta dal docente, con possibilità di interazione come in aula in presenza.
Chi potrà partecipare? Formazione specifica per le mansioni a rischio medio (8 ore delle 12 totali) / Formazione specifica per mansioni a rischio alto (12 ore delle 16 totali)
3 – FORMAZIONE IN PRESENZA
👉 Mediante lezioni frontali in presenza, in aula oppure in azienda.
Chi potrà partecipare? Formazione specifica per mansioni a rischio medio (8 ore delle 12 totali) / Formazione specifica per mansioni a rischio alto (12 ore delle 16 totali) in alternativa o ad integrazione di quella in video-conferenza.
Lo Studio provvederà, qualsiasi sia la modalità adottata, a verificare in tempo reale l’effettiva partecipazione al corso da parte del lavoratore e la comprensione dei contenuti mediante test di verifica così come previsto dalla legge; provvederà poi al tracciamento dell’avvenuta partecipazione e al rilascio dell’attestato; segnalerà al datore di lavoro i casi di non partecipazione affinché il lavoratore sia allontanato dal lavoro (dal rischio) sino a formazione avvenuta e siano presi i provvedimenti disciplinari.
LE ASSUNZIONI DOVRANNO ESSERCI CHIESTE CON ANTICIPO!
Diventa necessario un cambio radicale nella gestione delle assunzioni:
👉 LE RISCHIESTE DI ASSUNZIONE DOVRANNO ESSERCI CHIESTE CON ANTICIPO
Nel senso che,
👉 SOLO A TALE CONDIZIONE LO STUDIO SARA’ IN GRADO DI CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI RISPETTARE L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE CONTESTUALE
Pertanto,
| Giorni lavorativi di preavviso
rispetto alla data di assunzione |
Tipo azienda
per tipologia di rischio lavorativo |
Esempi di aziende
per tipologia di rischio lavorativo |
| 2 giorni | Basso | Commercio, servizi, studi professionali, assicurazioni, bar, ristoranti, hotel, case-vacanza, meccanici-autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, centri estetici, barbieri-parrucchieri, farmacie etc. |
| 7 giorni | Medio | Trasporti e logistica, lavorazioni agricole, asili, pulizie etc. |
| 7 giorni | Alto | Elettricisti, idraulici, aziende edili, studi medici, sudi odontoiatrici, produzione alimentare e laboratori di gastronomia, lavorazione del pane, produzione di pasticceria, lavorazioni meccaniche, lavorazioni del legno, lavorazione di tessuti, produzione tessile, laboratori di analisi chimica-biologica etc. |
Avvertenza: per giorni lavorativi si intendono quelli di apertura dello Studio (quindi da lunedì a venerdì)
👉 IN CASO DI RICHIESTA TARDIVA
Lo Studio:
- Sarà sollevato da qualsiasi responsabilità professionale conseguente al mancato adempimento dell’obbligo formativo;
E in ogni caso,
Raccomanda di non adibire alle mansioni lavorative il lavoratore assunto fintanto che il corso di formazione sia concluso.
LA PARTICOLARITA’ DEL SETTORE EDILIZIA
👉 Per la formazione degli operai è necessario rivolgersi alla Cassa edile di appartenenza.
👉 Di solito l’operaio edile che cambia azienda è già fornito dell’attestato di avvenuta formazione a rischio alto a cura della Cassa edile, per cui, al momento dell’assunzione, va innanzitutto chiesta detta attestazione per non ripetere l’obbligo.
👉 La formazione dell’operaio edile deve essere aggiornata ogni 3 anni (invece che ogni 5 per la gran parte di tutti i lavoratori degli altri settori) e occorre riferirsi, appunto, alla Cassa edile.
👉 Per l’operaio edile di nuova assunzione che non ha mai fatto accesso ad un cantiere edile, è necessaria la preventiva formazione di 16 ore attraverso la Cassa edile.
IL VANTAGGIO COMPETITIVO OFFERTO DAL NOSTRO STUDIO
Vogliamo evidenziare che l’organizzazione adottata dal nostro Studio al cospetto di questa novità di legge rappresenta un elemento distintivo nel panorama territoriale, consentendo a tutti i datori di lavoro nostri assistiti di:
👉 essere immediatamente conformi (compliance) alla normativa;
👉 essere seguiti direttamente dallo Studio che risolve il problema;
👉 evitare rischi sanzionatori;
👉 ridurre criticità operative;
👉 migliorare la gestione della sicurezza aziendale;
👉 operare con maggiore efficienza, sicurezza e tutela.